Art. 15.
(Servizi radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa).

      1. Per i soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana, nell'ambito del contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, possono essere previsti appositi programmi radiotelevisivi.
      2. L'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, situati nei comuni ad alta specificità montana, sono a totale carico degli enti gestori.
      3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, i collegamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana sono assoggettati a formule tariffarie speciali per consumatori con esigenze sociali particolari, ai sensi dell'articolo 59 del medesimo codice. Il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e a piccoli agglomerati situati in territorio montano è realizzato in esenzione di ogni tipo di costo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altro tributo statale.